Docenti

28 Gennaio 2022

Orario di lavoro dei docenti

[Estratto dal Contratto Integrativo di Istituto – 27.01.2022]

Art. 19 – Orario di insegnamento

1 – L’orario di insegnamento viene definito sulla base della pianificazione annuale e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti in maniera flessibile e su base plurisettimanale in rapporto a esigenze di flessibilità e si articola di norma su cinque giorni.

2 – L’orario della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della Secondaria di Primo grado è articolato su cinque giorni (lunedì – venerdì)

3 – Fatte salve esigenze di natura didattica, finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa, vanno equamente distribuite tra tutti i docenti, le ore buche, le prime, le seste ore e quelle pomeridiane.

Art. 20 – Orario giornaliero

1 – Non possono, di norma, essere previste:

  1. più di cinque ore consecutive di insegnamento nella scuola dell’Infanzia e Primaria
  2. più di quattro ore consecutive di insegnamento nella scuola Secondaria di primo grado con esclusione da tale computo di eventuali ore dovute a disposizione dell’Amministrazione.

2 – Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività d’insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata, va prevista almeno un’ora di intervallo tra il termine dell’orario individuale giornaliero e l’inizio di quello pomeridiano.

3 – Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno didattico frontale giornaliero, considerando tutte le attività (antimeridiane e pomeridiane), salvo diversa disponibilità da parte dei docenti.

4 – Le ore di rientro pomeridiano e per completamento del proprio orario di servizio vanno attribuite in modo equo tra le discipline.

5 – L’orario di lavoro individuale viene articolato all’inizio dell’anno scolastico e secondo le scansioni del progetto di autonomia adottato dall’Amministrazione, sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti per l’attuazione del PTOF. In particolare le ore a disposizione dovute all’Amministrazione e destinate alla sostituzione dei colleghi assenti dovranno essere distribuite in misura omogenea rispetto sia all’orario antimeridiano e pomeridiano giornaliero delle lezioni che rispetto a quello settimanale.

6 – In particolare, al fine di rendere efficace ed efficiente il servizio, va garantita la possibilità di sostituzione del personale docente assente anche durante i rientri pomeridiani.

7 – Per i rapporti individuali con le famiglie si rimanda al regolamento approvato dal consiglio d’istituto: “I docenti comunicano ai genitori degli alunni i momenti di colloquio e di udienza che avranno luogo, di norma, una volta al mese e in orario non di servizio per appuntamento. In ogni caso docenti e famiglie potranno autonomamente concordare ulteriori modalità e tempi delle loro comunicazioni, comunque al di fuori dell’orario di servizio dei docenti”.

Art. 21 – Ore eccedenti e pratica sportiva

1 – L’assegnazione delle ore eccedenti è prevista per la sostituzione dei colleghi assenti.

2 – Per l’attività del Gruppo Sportivo le ore eccedenti saranno assegnate

  1. Docenti interni che insegnano la stessa disciplina;
  2. Docenti interni con titolo specifico;

Art. 22 – Assenze dal servizio e sostituzioni

1 – Per la sostituzione dei colleghi assenti le supplenze nell’ambito delle disponibilità espresse per ciascuna ora saranno assegnate sulla base dei seguenti criteri:

  1. Docenti con obbligo di recupero-permesso breve o completamento dell’orario d’obbligo;
  2. Docente con orario completamente a disposizione (anche per assenza delle classi per qualsivoglia motivazione);
  3. Docenti curriculari a disposizione nell’orario d’obbligo (scuola secondaria di 1° grado) o le ore di contemporaneità (scuola dell’Infanzia e Primaria) non programmate dal collegio dei docenti convocato all’inizio dell’anno scolastico e nel seguente ordine:
  4. docente della stessa classe
  5. docente della stessa disciplina (scuola secondaria di primo grado);
  6. altro docente disponibile nell’ora (con rotazione nel tempo dei docenti utilizzati)
  7. docente che abbia dato la propria disponibilità nelle ore non di servizio con pagamento delle ore eccedenti (secondo il principio della rotazione).

2 – Il docente di sostegno, in presenza dell’alunno disabile, non può essere utilizzato in altra classe per la sostituzione del docente assente. Qualora uno dei docenti contitolari della classe sia assente e non sia possibile provvedere alla sostituzione né con personale a disposizione né con personale disponibile ad ore eccedenti, il docente presterà servizio con l’intero gruppo classe.

In assenza dell’alunno disabile il docente di sostegno entro le ore 9.00 comunicherà all’Ufficio detta assenza e si renderà disponibile prioritariamente ad interventi agli altri alunni assegnati o in subordine sul/i gruppo/i classe di riferimento. In caso di necessità anche in sostituzione di colleghi assenti nelle proprie o in altre classi/sezioni.

3 – All’inizio del proprio orario giornaliero ciascun docente dovrà prendere visione del piano delle sostituzioni giornaliere predisposte dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori o dai responsabili di plesso e, ove impegnato in supplenza, apporre la propria firma per conoscenza accanto al proprio nominativo.

 

Art. 23 – Permessi brevi, ritardi, recuperi

1 – I permessi brevi, autorizzabili per la durata non superiore alla metà dell’orario individuale giornaliero di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore, se non legate a gravi esigenze improvvise documentabili, vanno richiesti preventivamente ed in forma scritta all’Amministrazione e non possono comunque superare nell’anno scolastico, per il personale docente, il rispettivo orario settimanale di insegnamento; gli stessi saranno recuperati entro i due mesi successivi dando priorità alle supplenze

2 – I ritardi sono ammessi in via del tutto eccezionale e per cause oggettive di forza maggiore che vanno adeguatamente giustificate.

3 – Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione (art.16 CCNL).

Art. 24 – Ferie e permessi retribuiti

1 – Il personale chiede per iscritto di fruire delle ferie e dei permessi retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL

I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali vanno documentati o autocertificati. Essi vanno esauriti prima di accedere ai sei giorni di ferie godute come permesso retribuito ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL. La documentazione può essere sostituita da autocertificazione.

3 – Le domande di ferie e permessi, se non legate a gravi esigenze improvvise, vanno presentate preventivamente.

4 – Il Dirigente scolastico motiverà per iscritto l’eventuale mancata concessione delle ferie.

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